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QUALIFICA SEU e SEESEU PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI GSE - SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC)


Il presente articolo è scritto al fine di analizzare il nuovo procedimento avviato con Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 578/2013/R/eel e s.m.i. per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita in caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

L’Autorità AEEG con una la deliberazione 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 (vedi anche il link ufficiale dell'AEEG), ha disciplinato i servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita dell’energia elettrica nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), cioè sistemi con determinate caratteristiche connessi alla rete elettrica pubblica ed all’interno dei quali si realizzano sia produzione che consumo di energia elettrica.

In particolare il provvedimento riguarda anche un particolare sottoinsieme dei SSPC, i Sistemi efficienti di Utenza (SEU) ovvero quei sistemi in cui impianti alimentati a fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 20 MWe, gestiti da un solo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi tramite un collegamento privato all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente stesso.

Oltre ai SEU sono stati definiti i SEESEU ovvero i Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza che consistono negli impianti di auto-produzione attualmente esistenti, (anche non alimentati esclusivamente a fonti rinnovabili e di potenza anche superiore a 20 MW) dotati di specifiche caratteristiche. I SEESEU sono stati poi divisi in tre tipologie (A-B-C). Ad esempio tutti gli impianti che accedono al servizio dello Scambio Sul Posto ricadono nella tipologia SEESEU-B.

La questione più importante regolata con questa deliberazione è quella del pagamento degli oneri di rete e degli oneri generali di sistema.

In particolare SEU e SEESEU pagheranno oneri di rete e di sistema solo sull’energia prelevata dalla rete pubblica. I rimanenti SSPC pagheranno anch’essi gli oneri di rete (tariffe di trasmissione e distribuzione) sull’energia prelevata dalla rete (ed in base alle caratteristiche della connessione) ma gli oneri di sistema saranno ricaricati sull’energia elettrica complessivamente consumata all’interno del sistema e quindi non solo su quella prelevata da rete.


Vediamo la descrizione di tutti i sistemi che sono compresi negli SSPC:

  • i Sistemi di Autoproduzione (SAP)
  • i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)
  • gli Altri Sistemi Esistenti (ASE)
  • i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU)


Il GSE è il soggetto individuato dalla Delibera 578/2013/R/eel dell’Autorità per il rilascio della qualifica di SEU/SEESEU (A-B-C). Le altre categorie di ASSPC non sono soggette a qualifica da parte del GSE.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1.1, del TISSPC e s.m.i.:

  • a) il Sistema Efficiente di Utenza (SEU) è un “Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione”;

  • b) i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) “realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.: 14 i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008; ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema; v. sono SSPC già in esercizio alla data del 1° gennaio 2014 e caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.”

    SEESEU sono classificati in tre categorie (A, B e C):
    • SEESEU-A soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e iv della lettera b). I SEESEU-A, intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), sono caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, nel contempo, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1° gennaio 2014, ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto Sistema. Ai fini dell’ottenimento della qualifica di SEESEU-A, non vi sono vincoli di potenza del Sistema né è prevista la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;


    • SEESEU-B soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e iii della lettera b). I SEESEU-B, intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), rispettano i requisiti previsti per i SEU. Devono, quindi, essere caratterizzati da un solo cliente finale e un solo produttore eventualmente diversi tra loro, da un’unica Unità di Consumo, nonché da uno o più impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento aventi, complessivamente, una potenza massima di 20 MW. Possono rientrare tra i SEESEU-B, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, secondo le modalità di seguito riportate, anche i sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C;


    • SEESEU-C soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e v della lettera b). La qualifica di SEESEU-C è transitoria: è valida solo fino al 31 dicembre 2015 al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 115/08. I SEESEU-C potranno acquisire la qualifica di SEESEU-B dopo il 31 dicembre 2015, 


Il conseguimento della qualifica SEU/SEESEU (A-B-C) comporta condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica autoconsumata (ovvero prodotta e consumata all’interno del Sistema), a seconda della categoria di Sistema riconosciuto, come è possibile analizzare nella seguente tabella visionabile nelle Regole applicative qualificazione GSE:


Per un piccolo impianto fotovoltaico di 3,0 kWp si parla di un risparmio economico (ovvero la possibilità di essere esonerato dal pagamento di una parte delle nuove tasse) di circa 6 centesimi di euro/kWh.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 24, commi 24.2 e 24.3, per i sistemi qualificati come SEU/SEESEU, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

Tali disposizioni, come previsto dall’articolo 25-bis della suddetta legge, non si applicano per gli impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kW, per i quali i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, continuano ad applicarsi all’energia elettrica prelevata.



Ricordiamo in fine le tempistiche utili alla presentazione della richiesta di Qualifica SEU o SEESEU (A,B o C):




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